giovedì 3 Ottobre 2024

 

STATUTO

PRINCIPI ASSOCIATIVI

Art.1

SiciliAntica è una Associazione di Volontariato, strumento per costruire, con la partecipazione responsabile di tutti, una comunità realmente rispettosa della propria memoria storica. Opera per la ricerca, lo studio, la conoscenza, la tutela, la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali, considerati nella molteplicità dei loro aspetti, non prescindendo dall’interesse per l’ambiente ed il territorio in cui gli stessi beni sono inseriti e dai quali non possono essere avulsi.

L’Associazione SiciliAntica nasce primariamente come luogo di confronto e di dibattito tra persone per le quali il rispetto per l’uomo e la comunità fa scaturire l’interesse verso tutto ciò che le civiltà hanno prodotto e tramandato nel corso dei secoli. L’Associazione vuole essere espressione di un intenso impegno culturale e sociale, sintesi tra un forte senso etico e un profondo radicamento nel territorio.

L’Associazione vuole contribuire alla costruzione di un futuro più giusto, di una società più rispettosa del proprio passato.

Art.2

L’Associazione SiciliAntica:

Si pone come luogo di confronto, di dibattito, di elaborazione, al fine di educare al valore della partecipazione e della solidarietà e ai fondamentali valori della persona e della comunità.

Si pone come obiettivo di promuovere la conoscenza, la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale e ambientale, di favorire il rispetto e l’attuazione delle leggi per la salvaguardia ed il recupero dei beni archeologici, artistici, architettonici, storici e ambientali, sviluppando proposte, anche di carattere legislativo, per migliorarne la gestione.

Svolge un’azione di sempre maggiore coinvolgimento dell’opinione pubblica, affinchè si sviluppi la consapevolezza che la difesa del patrimonio culturale e ambientale è sinonimo di difesa della memoria storica dell’uomo, da valorizzare e conservare per le future generazioni; promuove la partecipazione dei cittadini ad una migliore gestione dei beni culturali e ambientali e ad una modifica dei comportamenti individuali e collettivi; si batte per un modello di sviluppo fondato sull’uso appropriato delle risorse naturali ed umane; si batte afflnchè il territorio ritorni ad essere vivibile; si batte per la tutela dell’ambiente, delle specie animali e vegetali, ricreando un equilibrato rapporto tra cittadino e natura e tra la comunità e il suo passato; progetta e propone il recupero di antichi edifici, non utilizzati o in stato di abbandono; segnala agli uffici competenti gli interventi urgenti relativi al patrimonio archeologico, storico e artistico; organizza campi di lavoro e di studio nei siti archeologici e nei centri storici, per il recupero ambientale e il risanamento di strutture architettoniche; organizza campi di studio per ragazzi, per la conoscenza del patrimonio archeologico, monumentale, artistico e ambientale; promuove, nell’ ambito della scuola di qualsiasi grado, conferenze ed incontri sui beni culturali per stimolarne la conoscenza, realizzando concorsi, o borse di studio in collaborazione con enti pubblici e privati; favorisce lo sviluppo di itinerari per un turismo culturale, valorizzando le risorse artistiche, ambientali ed agrituristiche del territorio; collabora con gli organi preposti alla Protezione Civile per le emergenze sui beni culturali, in via preventiva o in caso di effettivo pericolo.

Per il raggiungimento dei suoi fini sociali, l’Associazione utilizza tutti gli strumenti, anche giuridici, che ritiene più idonei per la difesa dei beni culturali e ambientali.

Art.3

L’Associazione SiciliAntica si propone inoltre per l’affermazione dei suoi scopi sociali:

  • la promozione e l’organizzazione di ogni forma di volontariato attivo dei cittadini e dei giovani in particolare, nel campo dei beni culturali e ambientali, al fine della costruzione di una coscienza di partecipazione, di solidarietà, di giustizia;
  • la conoscenza e il recupero del patrimonio di storia, costumi, tradizioni, arte e folklore della propria terra, sia autonomamente che con la collaborazione delle istituzioni culturali, artistiche, sociali preposte;
  • l’effettuazione di studi e ricerche tendenti a favorire ogni iniziativa necessaria per il conseguimento degli scopi sociali;
  • l’apertura di centri studio e biblioteche al fine di una maggiore diffusione della cultura e di creazione di luoghi e momenti di confronto e di dibattito;
  • la gestione diretta o a supporto degli enti pubblici preposti, senza scopo di lucro, di musei, parchi archeologici, beni artistici, architettonici, monumentali, pinacoteche, emeroteche, archivi, biblioteche;
  • la produzione, la distribuzione, la diffusione e la vendita di materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico, attraverso stampati, radio, televisione e qualsiasi mezzo di divulgazione, ivi comprese pubblicazioni e materiale per conto terzi, sia singole persone che associazioni o enti i cui fini non siano in contrasto con gli scopi sociali;
  • lo svolgimento e l’organizzazione in proprio o con la collaborazione di altri organismi ed enti, culturali, sociali, economici, istituzionali, attività culturali, congressi, conferenze, giornate di studio, seminari, mostre, incontri, campi di ricerca, corsi di sperimentazione o qualificazione, borse di studio, dibattiti, convegni, attinenti allo scopo sociale;
  • la realizzazione di qualsiasi altra attività inerente il campo dei beni culturali e ambientali;
  • la promozione di qualsiasi iniziativa sociale compatibile con le finalità della Associazione.

Art.4

L’Associazione si articola nell’ambito della Regione Sicilia. L’Associazione non ha fini di lucro. L’Associazione potrà, con decisione dell’Assemblea regionale, federarsi con altre Associazioni e/o movimenti che perseguono scopi sociali non incompatibili con l’Associazione.

Art.5

Nel rispetto delle indicazioni dello Statuto l’Associazione SiciliAntica si dota di tutti gli strumenti tecnici e amministrativi, ritenuti utili per raggiungere i propri fini. Può stabilire convenzioni con il Ministero per l’utilizzazione di obiettori di coscienza.

Art.6

L’Associazione SiciliAntica crea strumenti di comunicazione per la promozione della propria attività al servizio dei beni culturali e ambientali dell’isola.

PARTECIPAZIONE DEI SOCI

Art.7

Possono aderire all’Associazione tutte le persone che abbiano compiuto almeno il diciottesimo anno di età, le quali condividano i principi e gli scopi sociali dell’Associazione ed accettino le regole enunciate nel presente Statuto e nel Regolamento. Ogni aderente partecipa con le proprie capacità, in una delle articolazioni previste, alla crescita dell’Associazione e alla elaborazione dei suoi indirizzi. Entro il 31 dicembre di ogni anno è tenuto a corrispondere il contributo sociale, determinato dal Consiglio regionale, relativo all’anno solare successivo. Sono soci onorari coloro che abbiano dato contributi di rilevante interesse nel campo dei beni culturali. I soci onorari, nominati dal Consiglio regionale, non
sono obbligati al pagamento della tessera. Non godono dell’elettorato attivo e passivo.

Art.8

La qualità di socio viene meno per dimissioni dell’aderente. Viene altresì meno quando l’aderente non abbia provveduto a pagare il contributo sociale annuo. La qualità di socio viene meno, inoltre, a seguito dell’adozione di provvedimento di espulsione quando abbia tenuto un comportamento che contrasti con i principi e gli scopi dell’Associazione e/o che comporti grave violazioni degli obblighi sociali. La delibera di espulsione, decisa dagli organi direttivi locali o regionali, deve essere comunicata, per intero, all’interessato il quale, entro 30 giorni dalla relativa ricezione potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri. Gli associati che abbiano receduto o che siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

L’ASSOCIAZIONE LOCALE

Art.9

Organismi di base dell’Associazione sono le Sedi locali. Esse partecipano all’Assemblea regionale in proporzione ai loro iscritti.

Organi della Sede locale sono:
• l’Assemblea degli iscritti, a cui partecipano tutti i soci in regola con il pagamento della tessera annuale, con diritto di voto;
• il Consiglio di cui devono far parte un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere e il Responsabile Giovani;
• il Presidente, cui spetta il compito di rappresentare e coordinare il lavoro dell’Associazione locale.
Ogni Sede locale adotta un Regolamento interno che deve essere approvato dal Consiglio regionale.

Art.10

Possono aderire a SiciliAntica Gruppi, Circoli, Clubs, Classi di Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, Associazioni, o singole realtà organizzate, che conservano la loro autonomia, purché adottino la tessera sociale e il presente Statuto. Il responsabile o il docente referente (per la classi delle Istituzioni scolastiche) partecipano alle Assemblee provinciali e regionali, ma non hanno diritto di voto.

Art.11

È possibile costituire all’interno di particolari ambiti territoriali organismi di collegamento. Il Coordinamento, se riconosciuto dal Consiglio regionale, partecipa con un suo rappresentante e con diritto di voto alle Assemblee provinciali e regionali.

Art.12

Nella consapevolezza dell’importanza che i ragazzi svolgono per la costruzione di una nuova cultura sui beni culturali e ambientali l’Associazione è aperta anche ai ragazzi. Ai gruppi di SiciliAntica Giovani possono partecipare i ragazzi dai 6 ai 17 anni. I gruppi si articolano in varie sezioni a secondo le età. Nelle sedi locali, dove esiste un Gruppo di SiciliAntica Giovani, l’Assemblea dei soci elegge un responsabile adulto che entra a far parte del Consiglio direttivo locale.

Art. 13

Il Coordinamento provinciale è un organismo di collegamento tra le varie realtà associative operanti nell’ambito della stessa Provincia.

Organi del Coordinamento provinciale sono:

  • il Consiglio, a cui partecipano tutti i Presidenti delle Sedi o Responsabili dei Gruppi operanti nella Provincia;
  • il Gruppo di Presidenza, eletto dal Consiglio provinciale, è composto da un Presidente, che presiede il Consiglio stesso e lo rappresenta all’esterno, due Vice Presidenti, un responsabile provinciale dei Ragazzi.

Il Gruppo di Presidenza partecipa con diritto di voto alle Assemblee regionali.

L’ASSOCIAZIONE REGIONALE

Art. 14

L’Associazione regionale è l’espressione di tutti i soci che, nelle varie articolazioni. Aderiscono a SiciliAntica e si pone come punto di incontro e di raccordo. Alla determinazione delle linee del suo programma concorrono i singoli soci attraverso i loro rappresentanti.

Art. 15

Gli organi regionale dell’Associazione sono:

  1. L’Assemblea
  2. Il Consiglio
  3. La Presidenza

Art. 16

L’Assemblea è composta dai Presidenti delle Sedi locali, dai Coordinatori dei Circoli, dei Comprensori, dai Gruppi della Presidenza provinciale e dalla Presidenza regionale. Essa è l’organo cui compete:

  • definire l’indirizzo generale dell’Associazione
  • deliberare in ordine alle vicende di fondamentale importanza per la vita sociale.

Nell’esercizio delle predette funzioni l’Assemblea:

  1. discute sul lavoro svolto dall’Associazione nell’anno decorso;
  2. discute ed approva il progetto associativo annuale;
  3. elegge 12 membri del Consiglio regionale;
  4. elegge il collegio dei Revisori dei Conti;
  5. elegge il Collegio dei Probiviri;
  6. delibera le modificazioni dello Statuto;
  7. delibera l’eventuale scioglimento dell’Associazione;
  8. delibera su ogni altra materia rimessa dal presente Statuto alla sua competenza.

L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno dal Presidente. Inoltre la stessa potrà essere convocata, in via straordinaria, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/5 degli aventi diritto o da 10 Consiglieri Regionali.

Art. 17

L’Assemblea Regionale è presieduta dal Presidente. L’Assemblea delibera, salvo diversa disposizione, a maggioranza dei voti degli intervenuti. Le votazioni sono palesi, avverranno a scrutinio segreto ogni qual volta si procede alla elezione delle cariche sociali.

Art. 18

Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea composta dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Le deliberazioni devono ottenere i 3/4 dei voti degli intervenuti. Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno 3/4 della stessa.

Art. 19

Il Consiglio regionale dell’Associazione è composto:

  • dai Presidenti provinciali;
  • dai 12 membri eletti dall’Assemblea fra gli aderenti;
  • dai membri della Presidenza regionale.

Il Consiglio è l’organo sociale a cui compete la specifica definizione degli interventi da porre in essere per Assicurare il perseguimento degli scopi sociali nonché l’attuazione del programma annuale di attività dell’Associazione.

Nell’esercizio delle predette funzioni il Consiglio:

  1. delibera su tutte le materie che non siano espressamente rimesse alla competenza di altri organi sociali;
  2. individua e delibera tutti gli inteventi che, in specifico, servono ad attuare ilprogramma annuale di attività dell’Associazione e ciò nel pieno rispetto delle linee generali di detto programma adottate dall’Assemblea;
  3. delibera l’approvazione del bilancio sia preventivo che consuntivo;
  4. elegge la Presidenza dell’Associazione;
  5. delibera sulla costituzione di nuove Sedi locali e sulla ammissione o esclusione di nuovi Gruppi;
  6. delibera l’ammontare del contributo sociale annuale da versarsi da parte di ogni singolo aderente;
  7. nomina Commissioni, composte da soci e/o non soci, per assicurare un più efficiente perseguimento degli scopi sociali. I responsabili delle Commisiioni partecipano al Consilgio, con diritto di parola.

Il Consiglio si riunisce almeno 2 volte l’anno su convocazione del Presidente; può, altresì, essere convocato da 1/3 dei suoi membri.

Art. 20

La Presidenza regionale è composta:

  1. dal Presidente dell’Associazione;
  2. da due Vice Presidenti
  3. dal Responsabile della comunicazione;
  4. dal Segretario;
  5. dal Tesoriere;
  6. dal Responsabile Giovani;

Art. 21

La Presidenza regionale dà concreta esecuzione alle decisioni dell’Assemblea e del Consiglio, garantisce l’unità di tutta l’Associazione, coordina e promuove le attività dell’Associazione.

Art. 22

Il Presidente rappresenta l’Associazione, presiede le riunioni del Consiglio e dell’Assemblea regionale. In caso di assenza o di impedimento è sostituito da uno dei Vice Presidenti.

Art. 23

Il Segretario provvede alla stesura dei verabali e alla tenuta dei Regisrti dell’Assemblea, del Consiglio e della Presidenza.

Art. 24

L’Economo cura le entrate e le spese sotto le direttive del Presidente, formula il bilancio preventivo e consuntivo e cura la regolare tenuta dei libri contabili.

Art. 25

L’ esercizio finanziario si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verrà predisposto dall’Economo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, che verrà approvato dal Consiglio regionale entro il 31 Gennaio.

ORGANI E NORME DI GARANZIA

Art. 26

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall’Assemblea. I revisori accertano la regolare tenuta della contabilità sociale e redigono una relazione al bilancio sociale annuale.

Art. 27

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea regionale. Il Collegio dei Probiviri decide sulle controversie sociali tra soci e tra questi e i suoi organi, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione. Esso giudicherà ex bene et aequo senza formalità di procedura. Le decisioni del C.d.P. sono definitive ed insindacabili.

Art. 28

Tutte le cariche elettive hanno la durata di un triennio. I Presidenti, sia locali che regionali, possono essere riconfermati per due trienni successivi.

I Consiglieri sia locali che regionali che per tre sedute consecutive non intervengono alla riunione del Consiglio senza giustificato motivo sono considerati decaduti.
La carica di Presidente sia a livello locale che regionale è incompatibile con incarichi di carattere politico, amministrativo, sindacale.

Art. 29

Tutte le cariche sociali non sono retribuite, esse sono ricoperte con spirito di volontariato, come servizio alla comunità e all’Associazione. Le cariche di Presidente Locale, Regionale, Provinciale e quelle del gruppo di Presidenza Provinciale e Regionale, sono di norma incompatibili fra di loro. I membri del gruppo di Presidenza Provinciale e Regionale non possono ricoprire la carica di Consigliere Regionale.

Il diritto di voto, in tutte le articolazioni dell’Associazione non può essere delegato.

PATRIMONIO

Art. 30

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai proventi delle quote sociali di adesione annuale, che verrà proporzionalmente ripartito tra le varie articolazione dell’Associazione, dalle entrate derivanti dalle attività commerciali e produttive marginali; dall’utile derivante da manifestazioni e da partecipazione ad esse, dalle quote di servizi resi, da lasciti, nonché da contributi di enti pubblici e privati, e da ogni altro provente previsto dalle leggi vigenti.

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

Art. 31

Con apposito regolamento vengono disciplinati, nel rispetto delle presenti norme statutarie, tutti gli altri aspetti della vita sociale; detto Regolamento va approvato dall’Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei partecipanti.

REGOLAMENTO
  1. Sul Procedimento del Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri deve emettere la sua decisione entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso; le sue decisioni vengono adottate a maggioranza. Le decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere, per intero, comunicate alle parti.

  1. Sulla presentazione in Assemblea regionale di mozioni

Le mozioni per essere discusse e votare in Assemblea, devono essere presentate da almeno 10 aventi diritto al voto. Le mozioni, su richiesta, possono essere votate per parti, ma non possono essere presentati emendamenti. La mozione approvata vincola l’Associazione.

  1. Sulle tessere sociali

Le quote delle tessere annuali verranno così suddivise:

  • 50% alla Sede o Gruppo di appartenenza;
  • 10% alla Provincia di appartenenza;
  • 40% al regionale.
  1. Sulla partecipazione delle Sedi locali con diritto di voto all’Assemblea regionale tramite il proprio Presidente.

Se supera i 70 soci anche con il Segretario. Se nella Sede locale esiste un Gruppo di almeno 50 ragazzi tesserati, il Responsabile del Gruppo Ragazzi partecipa all’Assemblea regionale con diritto di voto.